Statuto

Denominazione (Articolo1)

Articolo 1

É costituita, ai sensi e per i fini di cui alla L. 8 marzo 2017, n. 24 e del D.M. 2 agosto 2017, l’Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica (A.I.C.P.E.).

La durata dell’associazione è illimitata.

Lo scopo (Articolo 2)

Articolo 2

L’Associazione, apolitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro ed ha per scopo principale la elaborazione delle linee guida tecniche e scientifiche per il corretto svolgimento dell’attività professionale dei medici chirurghi plastici ed estetici.
Nell’ambito ed in coerenza con tale scopo, l’associazione

  1. disciplina l’attività professionale dei Chirurghi Plastici Estetici sia per quanto attiene l’attività sanitaria, sia per quanto attiene le norme etiche di comportamento;
  2. rappresenta i Chirurghi Plastici Estetici in tutte le sedi istituzionali, scientifiche, tecniche, politiche ai diversi livelli istituzionali, regionali, nazionali e comunitari, per la tutela dell’attività professionale e scientifica del Chirurgo Plastico Estetico;
  3. promuovere l’elevazione scientifica, tecnica a culturale dei propri associati.

Per il conseguimento degli scopi sopra indicati, l’associazione potrà:

  1. promuovere ricerche scientifiche, anche con docenti esterni all’associazione di elevata qualificazione professionale nel settore della chirurgia plastica ed estetica, dandone adeguata diffusione anche mediante la pubblicazione nel portale WEB dell’Associazione;
  2. costituire gruppi di studio, tra associati, anche con la collaborazione di istituzioni pubbliche, per offrire agli associati nuovi servizi, anche consulenza ed assistenza per lo svolgimento qualificato della propria professione.
  3. istituire corsi di formazione tecnica e scientifica diretta alla elevazione professionale della categoria;
  4. istituire borse di studio, premi ed altre forme di incentivo per i giovani neolaureati o specializzandi in chirurgia plastica estetica;
  5. potrà istituire l’Albo professionale nazionale della categoria e ne curerà la tenuta, verificando il possesso dei requisiti professionali ed etici dei richiedenti l’iscrizione.
  6. L’associazione predispone il codice etico, vincolante per tutti gli associati
  7. potrà svolgere attività editoriale, limitatamente al perseguimento dello scopo sociale, in particolare per quanto attiene alla tutela e promozione della disciplina della Chirurgia Plastica ed Estetica

L’associazione non svolge attività sindacale a favore dei propri associati né della categoria dei medici chirurghi plastici ed estetici

L’Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina. Potrà inoltre istituire delle articolazioni territoriali mediante istituzione di sedi Regionali e/o Provinciali secondo le modalità che verranno stabilite dai Regolamenti attuativi.
L’Associazione è obbligata a pubblicare l’attività scientifica svolta sul sito web istituzionale di cui sarà dotata.

Sede sociale (Articolo 3)

Articolo 3

L’Associazione ha sede legale in Roma.
Il Consiglio Direttivo può trasferire l’indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso comune e istituire e sopprimere sedi secondarie uffici amministrativi e/o di rappresentanza in Italia e all’estero.

Associati (Articolo 4)

Articolo 4

Possono far parte dell’Associazione tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, Soci possono essere libero professionisti, universitari od ospedalieri, che esercitino la professione nel rispetto dei principi fondamentali di etica e deontologia professionale, che operano nel settore del S.S.N. o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore della Chirurgia Plastica Estetica che l’associazione rappresenta.

L’adesione è personale, non trasferibile ad alcun titolo a terzi.

Categoria di soci (Articolo 5)

Articolo 5

  1. Sono Soci Ordinari di quest’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia che abbiano conseguito:
    – la specializzazione in Chirurgia Plastica, da almeno tre anni
    – ovvero titolo equivalente rilasciato in altro stato membro dell’Unione Europea, conformante alle norme comunitarie sul riconoscimento dei diplomi e dei titoli abilitanti all’esercizio delle professioni, da almeno tre anni, ovvero titolo equivalente rilasciato in stato non membro UE, ma riconosciuto con decreto dal Ministero della Salute Italiano.
    I Soci Ordinari hanno diritto di voto e hanno diritto a partecipare alle cariche elettive della società.
  2. Sono Soci Effettivi di quest’Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia che non abbiano conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica, ma abbiano titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione e competenza in Chirurgia Plastica Estetica da almeno otto anni.
    I Soci Effettivi hanno diritto di voto e hanno diritto a partecipare alle cariche elettive della società.
  3. Sono Soci Aspiranti, i laureati in Medicina e Chirurgia i quali da meno di tre anni abbiano conseguito la specializzazione in chirurgia plastica, ovvero titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione e competenza nella specialità, o, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, non abbiano ancora maturato i titoli per essere Soci Effettivi o Ordinari.
    I Soci Aspiranti hanno diritto di voto.
  4. Sono Soci Corrispondenti i medici stranieri noti per lavori e ricerche attinenti la chirurgia plastica estetica che collaborino all’attività scientifica della società, che facciano richiesta di associazione.
    I Soci Corrispondenti hanno diritto di voto.
  5. Soci Onorari possono essere personalità che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della chirurgia plastica estetica.
    I Soci Onorari hanno diritto di voto.
  6. Soci specializzandi possono essere gli studenti delle scuole di specializzazione in Chirurgia Plastica che ne facciano richiesta.
    I Soci Specializzandi hanno diritto di voto.
  7. Gli specialisti in discipline affini (Chirurgia Maxillo-Facciale, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Oftalmica, Dermatologia, Chirurgia Generale,), che si occupano, nell’ambito della loro attività professionale, specificatamente solo di alcuni settori della chirurgia plastica estetica, e che hanno interesse ad associarsi ad AICPE, possono farne richiesta, e, se accettati, avranno la qualifica di Socio Aggregato AICPE.
    I Soci Aggregati hanno diritto di voto.

La domanda con il proprio curriculum dovrà essere presentata alla Segreteria, che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo. Quest’ultimo, valuterà la coerenza dei requisiti del candidato con i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
Non possono ottenere l’iscrizione all’associazione coloro che non rispondono ai requisiti morali ed etici previsti nel presente statuto e nel codice etico dell’associazione e che comunque potrebbero essere sottoposti a procedimento disciplinare nei casi stabiliti dall’articolo 9 del presente statuto.
La domanda d’iscrizione all’Associazione deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti art.4 e 5 e di quelli che il Consiglio Direttivo riterrà di richiedere al fine dell’iscrizione.

Diritti e obblighi dell’associato (Articolo 6)

Articolo 6

Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di partecipare ai corsi ed alle lezioni tenute dai docenti e dai membri del comitato scientifico, nonché alle attività di formazione professionale, e di usufruire dei servizi promossi od organizzati dall’Associazione.

Tutti gli associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione dello Statuto qualora predisposto, il Codice Etico, il codice deontologico dell’Ordine dei Medici e le deliberazioni degli organi associativi.
Gli associati devono versare il contributo annuale d’iscrizione deliberato dal Consiglio Direttivo, entro il 28 febbraio di ciascun anno. Da tale data non possono più essere esercitati i diritti sociali da chi non ha provveduto al versamento; in caso di persistenza della morosità per ulteriori 30 giorni dalla diffida inviata dal Presidente su conforme delibera del Consiglio Direttivo, il rapporto di associazione si risolve, e l’associato cessa di far parte dell’Associazione.
La risoluzione del rapporto associativo non fa venir meno l’obbligo di corrispondere le quote associative pregresse non versate.

Recesso dell’associato (Articolo 7)

Articolo 7

L’associato può sempre recedere dall’Associazione.
Il recesso ha effetto dall’anno successivo all’invio della relativa comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’associato receduto volontariamente può essere riammesso successivamente alle condizioni di cui ai precedenti art 4 e 5, nonché con il versamento dei contributi pregressi qualora la riammissione avvenga entro quattro anni.

Esclusione (Articolo 8)

Articolo 8

L’esclusione dell’associato è pronunciata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

  1. quando è venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli art.4 e 5.
  2. quando sia in mora nei versamenti delle quote annuali, e non abbia provveduto al versamento ai sensi del precedente art. 6.

La delibera di esclusione ha effetto immediato. Può essere impugnata solo innanzi al Collegio dei Probi Viri.
L’iscritto escluso dall’Associazione, può esservi nuovamente ammesso, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, qualora abbia dimostrato la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione ad eccezione delle ipotesi di cui agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.
Per la nuova iscrizione sono applicabili le disposizioni dell’art.7.

Procedimenti e sanzioni disciplinari (Articolo 9)

Articolo 9

  1. L’iscritto all’Associazione che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della sua professione, di violazione delle norme del codice etico, di quelle del presente statuto o del regolamento attuativo, o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, o sia stato condannato con sentenza penale per reati dolosi , è sottoposto a procedimento disciplinare.
  2. Le sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo la gravità dei casi, sono:
    • la censura scritta;
    • la sospensione;
    • la radiazione.
  3. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa. Essa è applicata nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi statutari o del codice etico, di non particolare gravità.
  4. Oltre i casi di sospensione dall’esercizio professionale, disposta a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o dell’ordine dei medici a cui il socio e inscritto, comportano di diritto la sospensione dall’Associazione:
    • la condanna per un reato doloso contro il patrimonio o la fede pubblica;
    • l’emissione di un provvedimento cautelare quale il mandato o un ordine di cattura;
    • in tutti i casi in cui si renda necessaria per salvaguardare, in via cautelare, la dignità ed il decoro dei Chirurghi Plastici Estetici in generale e della Associazione e degli associati in particolare.
  5. La sospensione, in generale, ha la stessa durata del fatto che l’ha determinata. Ad essa può seguire il provvedimento definitivo di radiazione.
    Per effetto della delibera di sospensione l’associato non può esercitare alcun diritto inerente la qualità di socio. Se membro di un organo dell’associazione, decade con effetto immediato.
  6. Il Collegio dei Probi Viri, può sospendere in via cautelare, su ricorso dell’interessato, la delibera di decadenza dall’organo di appartenenza, qualora la sospensione sia stata disposta per un periodo inferiore a tre mesi.
  7. Comportano la radiazione di diritto: la condanna in sede penale con sentenza passata in giudicato per fatti dolosi anche estranei all’esercizio dell’attività professionale; l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo superiore ad un anno.
    La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
  8. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo per essere sentito sui fatti contestati.
  9. Le deliberazioni disciplinari di particolare gravità possono essere notificate entro trenta giorni all’interessato e all’Ordine dei Medici competente su delibera del Consiglio Direttivo e possono essere impugnante entro 30 giorni dalla comunicazione, dall’interessato al Collegio dei Probi Viri.
  10. L’iscritto radiato dall’Associazione può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno quattro anni dal provvedimento di radiazione e, se questo fu emesso a seguito di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
  11. L’azione disciplinare si prescrive in tre anni.

Organi Sociali (Articolo 10)

Articolo 10

Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Probiviri.

Tutti i membri degli organi dell’associazione debbono rispondere al requisito dell’autonomia ed indipendenza da imprese, aziende ed enti economici pubblici o privati. Essi non possono svolgere attività imprenditoriale, né direttamente né per interposta persona, ad eccezione dell’attività svolta nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM)

Tutti gli incarichi negli organi della associazione sono gratuiti.

Assemblea dei Soci (Articolo 11)

Articolo 11

L’Assemblea:

  1. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  2. elegge il Presidente, il Vice-Presidente, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere ed i Probiviri;
  3. delibera sull’esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che per essere eletti i legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della associazione medesima;
  4. delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione per il perseguimento dell’oggetto sociale;
  5. stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annuale;
  6. delibera sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
  7. delibera sulle modifiche dello Statuto, del Codice Etico e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci Effettivi;
  8. delibera sul Regolamento Attuativo.

Convocazione e costituzione dell’assemblea (Articolo 12)

Articolo 12

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice-Presidente designato) almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo. All’Assemblea Ordinaria possono partecipare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in doppia convocazione, con la presenza del 50% dei Soci, in prima convocazione, e con la presenza di 1/5 dei Soci, in seconda convocazione.
L’avviso di convocazione, da farsi a mezzo lettera trasmessa a mezzo posta o telefax o posta elettronica, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di 1/5 dei Soci, per l’adozione di modifiche allo Statuto o della liquidazione dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza del 33% dei Soci, e delibera a maggioranza di voti dei presenti. All’Assemblea Straordinaria partecipano solo i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la delega può essere conferita unicamente ad un altro Socio; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio. La presidenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è assunta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza ovvero impedimento dal Vice Presidente. Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Associazione. Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci.

Le deliberazioni concernenti l’espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto; in tal caso scrutatori sono tre Soci.

Presidente (Articolo 13)

Articolo 13

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i soci ordinari e effettivi, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile. Ha tutti i poteri di rappresentanza dell’Associazione e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in carica convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può proporre al Consiglio Direttivo incarichi specifici a singoli Consiglieri o l’attribuzione di deleghe per il compimento dei singoli atti, che deve approvare.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, ed è l’unico che può parlare in nome dell’Associazione stessa.
In sua vece può delegare e/o autorizzare i membri del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta, a rappresentare e/o a parlare in nome dell’Associazione.

Vice-Presidente (Articolo 14)

Articolo 14

Il Vice-presidente viene eletto a scrutinio segreto tra i soci ordinari e effettivi, dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile.
Coadiuva il Presidente nella sua azione, e lo sostituisce nelle funzioni in sua assenza.
Il suo voto è decisivo in caso di parità, solo in assenza del Presidente.

Consiglio Direttivo (Articolo 15)

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri. L’elezione dei Consiglieri avviene nel corso dell’Assemblea; sono eletti i Soci Ordinari e Effettivi AICPE che riportano il maggior numero dei voti; in caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una volta. Per l’elezione del Consiglio Direttivo e degli Organismi dell’Ente l’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno quattro volte l’anno.

Il Consiglio Direttivo può decidere di riunirsi anche in teleconferenza o utilizzando altri sistemi telematici.

In tal caso occorre che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; che sia consentito agli intervenuti, di partecipare alla discussione e alla votazione, sugli argomenti all’Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza (fisica o per via telematica) di almeno 5 membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è decisivo.

Funzioni del Consiglio Direttivo (Articolo 16)

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo ha potere di ordinaria e straordinaria amministrazione

  1. promuove la diffusione dei risultati dei lavori del Comitato scientifico;
  2. organizza Congressi, Riunioni, Simposi ed altri Convegni sempre di carattere scientifico e tecnico nel settore della chirurgia plastica ed estetica;
  3. valuta l’opportunità di rilasciare il patrocinio per iniziative scientifiche promosse dagli associati o da altre Società Scientifiche;
  4. redige e presenta all’Assemblea dei Soci per l’approvazione il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell’associazione stessa nonché la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica dell’Associazione;
  5. dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  6. interviene, su concorde richiesta delle parti, per prevenire le controversie tra gli associati in relazione all’esercizio professionale;
  7. predispone il regolamento dell’associazione ed il codice etico, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  8. delibera l’apertura di sedi e sezioni nelle regioni e nelle provincie autonome.
  9. organizza corsi di formazione professionale per gli associati per l’approfondimento della specialità e controlla lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
  10. tutela il prestigio dell’Associazione in ogni sede, vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica.

Tesoriere (Articolo 17)

Articolo 17

Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea ordinaria a maggioranza. Risulta eletto il Socio Ordinario o Effettivo che riporta il maggior numero di voti, a scrutinio segreto. Il Tesoriere dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Tesoriere:

  1. custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti la Società;
  2. provvede, di concerto con il Consiglio Direttivo, all’amministrazione del patrimonio sociale ed alla predisposizione del bilancio consuntivo e quello preventivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’Assemblea.

Segretario (Articolo 18)

Articolo 18

Il Segretario è eletto dall’Assemblea ordinaria a maggioranza. È eletto il Socio Ordinario o Effettivo che riporta il maggior numero di voti, a scrutinio segreto. Il Segretario dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Il Segretario

  1. coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell’Assemblea, tiene la corrispondenza ordinaria;
  2. è il Segretario dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria.
    Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’assemblea.

Il comitato Scientifico (Articolo 19)

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo nomina ogni due anni i membri del Comitato Scientifico, anche tra professionisti o docenti universitari non soci dell’associazione, purchè di chiara fama professionale.

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, da effettuare secondo indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale che verranno tempo per tempo definititi da singoli regolamenti. Il Comitato Scientifico inoltre coordina le attività di ricerca, cliniche e di formazione. Il Comitato è composto da tre a sette membri. Il Comitato ha facoltà di formulare al Consiglio Direttivo proposte scientifiche per lo svolgimento delle attività di ricerca e di formazione perseguite dalla Associazione.

Il Comitato potrà stabilire il proprio regolamento interno.

Il Collegio dei Probiviri (Articolo 20)

Articolo 20

Il Collegio dei Probiviri è un organo terzo rispetto alle altre componenti direttive dell’Associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari o Effettivi eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto. Essi durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Collegio su richiesta di qualunque associato e/o su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza decide ogni controversia tra i Soci, e tra i soci e gli Organi dell’Associazione e su quanto attiene all’osservanza del codice etico dell’associazione.

Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie il proprio Coordinatore.

Il Coordinatore dei Probiviri o eventualmente il Collegio, su invito del Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Se impedito, delega un altro Proboviro.

In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo, sono consegnate dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi.

Il coordinatore dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri Probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell’istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.
Il Collegio, in accordo con il Consiglio Direttivo e su mandato dell’Assemblea, potrà comunicare le conclusioni dell’istruttoria e/o le eventuali sanzioni al Consiglio dell’Ordine dei medici competente per territorio di appartenenza dei Soci interessati.

Bilancio (Articolo 21)

Articolo 21

L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio, e al preventivo delle spese, all’Assemblea, da convocarsi entro e non oltre 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

L’Associazione è obbligata a pubblicare sul sito web istituzionale il bilancio preventivo e consuntivo nonché gli incarichi retribuiti conferiti

Patrimonio Sociale (Articolo 22)

Articolo 22

Il Patrimonio sociale è costituito da:

  1. i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
  2. eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinate ad incremento del patrimonio;
  3. eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

Le entrate finanziarie (Articolo 23)

Articolo 23

La Società provvede al finanziamento della propria attività:

  1. con le quote pagate dai Soci nella misura stabilita dall’Assemblea;
  2. con i contributi dei sostenitori;
  3. con le rendite del patrimonio;
  4. con eventuali contributi di terzi.

ECM (Articolo 24)

Articolo 24

La Società persegue programma di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medi).

A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.

Le attività ECM sono finanziate attraverso l’autofinanziamento, i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Logo dell’Associazione (Articolo 25)

Articolo 25

Il logo della AICPE

L’uso del nome AICPE e/o del Logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Onorari, Ordinari ed Effettivi.

Il Consiglio direttivo emanerà un apposito regolamento per l’utilizzo del logo.

L’uso da parte delle altre categorie di soci comporta l’ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.

Scioglimento dell’Associazione (Articolo 26)

Articolo 26

In caso di scioglimento della Società i beni residui, dopo il compimento della liquidazione, sono devoluti, su decisione dell’Assemblea, ad altre iniziative con finalità analoghe e comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Conflitto di Interesse (Articolo 27)

Articolo 27

Ciascun membro di organo dell’associazione, che ritenga di essere a conoscenza di un possibile conflitto di interessi personale nello svolgimento di una determinata attività ovvero nell’ambito di una deliberazione, ne da immediata notizia agli altri membri dell’organo ed al presidente, precisando la natura, i termini e la portata dell’interesse per il quale, anche potenzialmente, potrebbe esserci un conflitto.

Portata all’ordine del giorno la deliberazione oggetto del conflitto, il membro non ha diritto di esprimere il suo voto sull’oggetto di delibera. Il membro dell’organo deve comunque essere conteggiato ai fini della determinazione del quorum costitutivo dell’organo.

Una volta dichiarato il conflitto e astenuto l’interessato, l’organo deve esprimersi sulla deliberazione oggetto del conflitto, motivando adeguatamente la convenienza per la associazione ad effettuare l’operazione oggetto del conflitto medesimo.

Nei casi di inosservanza della procedura prevista, le deliberazioni emesse possono essere impugnate entro un termine di 90 giorni dalla loro data.

Il membro dell’organo inadempiente della procedura risponde dei danni che siano derivati alla associazione dalla sua azione o dalla sua omissione.