Lo Statuto


CHI SIAMO | SALUTI DEL PRESIDENTE | IL CONSIGLIO | LO STATUTO | DONAZIONI 5X1000


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA
Art. 1) E’ costituita una associazione non lucrativa e di volontariato denominata “AICPE ONLUS”, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97.
Lo statuto vincola la sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Viale Europa 55 – 25087 Salò (BS).
Essa potrà istituire sezioni e sedi secondarie in qualunque altro luogo in Italia . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
In particolare si propone lo scopo di solidarietà sociale ed istituzionale dell’art. 10 lettera a) D.Lgs 460/97, lo svolgimento di attività di beneficenza e solidarietà, a favore di persone svantaggiate in ragione di sfavorevoli condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari, di calamità naturali, senza discriminazioni di razza, sesso o religione. L’attività della ONLUS sarà altresì rivolta all’attuazione di progetti, aventi lo scopo istituzionale sopra menzionato, destinati a componenti di collettività di paesi in via di sviluppo, versanti in situazioni di svantaggio economico-sociale.
La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio fine istituzionale nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in detto articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.
La ONLUS persegue i propri fini sia direttamente che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti aventi il medesimo fine istituzionale e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili ed opportune alla realizzazione dei predetti scopi.

Art. 3) L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso dei singoli associati.
Sono aderenti all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di
Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
Essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l’attività prestata, ai sensi di legge;
Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.
Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di :
Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’aderente all’organizzazione che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI
Art. 5) Sono organi dell’Associazione:
a) L’assemblea degli associati
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Tutte le cariche sociali sono gratuite

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 6) L’assemblea generale degli associati è formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed è convocata, almeno due volte all’anno, presso la sede dell’Associazione e fuori da essa purchè nel territorio italiano, per l’approvazione, del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo entro il termine predisposto dal Consiglio Direttivo ed ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo stesso o ne facciano richieste motivate almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, posta certificata o consegnata a mano a tutti gli associati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza, oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza è convocata con qualsiasi altro mezzo idoneo quali fax, telex, telegramma o messaggio di posta elettronica ordinaria. Nell’avviso dovrà essere indicato l’ordine del giorno, il luogo e l’ora in cui si terrà l’Assemblea.

Art.7) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o da altro associato nominato contestualmente.
L’assemblea nomina inoltre un segretario e in caso di necessità due scrutatori per le votazioni.
L’assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, approva il programma annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo; le deliberazioni dell’assemblea (ivi comprese quelle relative alle modifiche statutarie) sono valide quando è presente la metà più uno degli associati in prima convocazione, mentre in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con le maggioranze previste all’articolo 21 C.C..

Art. 8) Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti gli associati.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
L’assemblea deve:
Approvare il conto consuntivo;
Fissare l’importo della quota sociale annuale;
Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione,
Approvare l’eventuale regolamento interno;
Per gravi motivi, revocare il Presidente il Consiglio Direttivo;
Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 9) Delle riunioni dell’assemblea deve essere redatto verbale firmato dal presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Detti verbali sono pubblici e a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.10) E’ l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre membri) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall’assemblea degli associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.11) Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Art.12) Il Consiglio Direttivo delibera:
a) sull’ammissione degli associati e sull’eventuale loro esclusione;
b) su tutto quanto riguarda l’attività ed il patrimonio dell’associazione, e l’ammontare della quota annuale;
c) sull’erogazione delle somme e in generale sulle entrate e le uscite ordinarie e straordinarie necessarie all’adempimento ed al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e dal Vice presidente quando questi lo ritengono opportuno e ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri ed in ogni caso una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenze potrà essere convocato anche telefonicamente.
La riunione è ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Esso delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo ha anche il compito di controllo amministrativo dell’Associazione, il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Verrà redatto ogni anno il bilancio annuale, da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo il quale lo presenterà per l’approvazione all’Assemblea generale insieme con una relazione sull’attività svolta dell’Associazione nell’anno precedente e sull’attività che andrà a svolgere nell’anno successivo, con relativo bilancio preventivo.

Art. 15) Le sedute del Consiglio Direttivo risulteranno dal regolare verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16) Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare per una qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, il Consiglio stesso provvede a sostituirli per cooptazione, nelle stesse modalità previste per le elezioni. I membri cooptati dureranno in carica fino alla data di scadenza dei membri sostituiti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocheranno d’urgenza l’assemblea degli associati per la sostituzione dei membri mancanti.

Art. 17) I componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido per le obbligazioni assunte con delibera consiliare.
E’ comunque esente l’amministratore il quale non abbia partecipato all’atto ed abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

PRESIDENTE
Art. 18) Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno; ha la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli associati, provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha pertanto tutti i poteri necessari per assolvere al proprio compito oltre al potere di porre in essere gli atti di particolare urgenza, salvo ratifica del Consiglio.
Esso rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, con tutti i relativi poteri. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

COMITATO TECNICO
Art. 19) Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Tecnico nonché Commissioni operative formate dai membri che il Consiglio Direttivo chiamerà a farvi parte, scelti anche fra estranei all’Associazione.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 20) 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

2. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative dei singoli aderenti:
b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo:
e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
f) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.
Le quote associative e le erogazioni sono rispettivamente pagate e fatte a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso ed esclusione degli associati.
Il versamento inoltre non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.
L’esercizio associativo si chiude il 31 dicembre di ogni anno: entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, per l’approvazione da parte degli associati, il bilancio consuntivo e preventivo del successivo esercizio. Di tali documenti dovrà essere data idonea pubblicità mediante affissione presso la sede dell’Associazione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’assemblea.
L’Associazione ha l’obbligo d’impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto. Utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria strutture.

TITOLO IV

ASSOCIATI
Art. 21) Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, società, associazioni ed enti che ne faranno richiesta, previa lettura dello statuto ed accettazione dello stesso e dei suoi regolamenti.
La domanda di adesione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto e gli eventuali regolamenti.
Sulla domanda di adesione si pronuncia il Consiglio direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento con decisione anche non motivata; in mancanza di pronuncia entro il termine suddetto la richiesta di adesione s’intenderà respinta.
Il Consiglio Direttivo può ammettere all’Associazione soggetti con la qualifica di associati onorari.
Gli associati si suddividono in : Associati fondatori, che sono coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione ed alla costituzione del suo originario fondo di dotazione; associati ordinari, che sono coloro che aderiscono all’associazione nel corso della sua esistenza; Associati onorari, che sono coloro che effettuano versamenti e elargizioni di servizi e conferimenti al fondo di dotazione che comunque sostengono in maniera rilevante le attività dell’Associazione.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento fra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione ed ognuno ha ugual diritto a partecipare effettivamente alla vita associativa.
Tutti gli associati sono registrati in un apposito Libro dal quale risulterà altresì il domicilio ed ogni altra utile informazione atta anche al regolare invio degli avvisi di convocazione dell’assemblea ed ogni comunicazione informative.
Gli associati sono tenuti ad avere verso l’Associazione, e gli uni verso gli altri, comportamenti corretti e rispettosi delle finalità prefisse dall’Associazione, assunte quali valori comuni, nonché delle norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI
Art. 22) Per quanto riguarda il recesso e l’esclusione degli associati valgono le norme contenute nell’articolo 24 del Codice Civile. In particolare l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

AVANZI DI GESTIONE
Art. 23) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO
Art. 24) In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Lo scioglimento è deliberato, con le maggioranze previste dalla legge, dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge in materia.

CONTROVERSIE
Art. 25) Tutte le eventuali controversie tra gli associati fra loro e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione alle competenze di un arbitro da nominarsi da parte del Presidente dell’Ordine Avvocati di Brescia. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il suo lodo sarà inappellabile.

Art. 26) Viene fatto obbligo all’Associazione AICPE Onlus l’utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “onlus”.